La
L. 6 maggio 2004, n. 129 è una buona Legge. Un'ottima Legge, per certi versi.
Essa affronta, comminando sanzioni talora assai afflittive (sino
all'annullamento del contratto ed al risarcimento del danno) per la violazione
dei più importanti obblighi informativi. Costituisce, dunque, un importante
“momento” di tutela dell'aspirante franchisee rispetto ad eventuali
false informazioni, anche pubblicitarie, o ad illeciti “precontrattuali”.
La
Legge Franchising, tuttavia, nulla dispone in merito ad eventuali
disservizi di natura “organizzativa” del Franchisor, i quali sono
sovente quelli più difficoltosi da fronteggiare, e, purtroppo, quelli forieri
della maggior quantità di danni in capo al Franchisee.
Oltretutto,
la presenza sul mercato di Franchisors eccessivamente “disinvolti”
nell'organizzazione e gestione della rete toglie prestigio e fiducia ai Franchisors
realmente organizzati e “seri”, minando “a cascata” la credibilità
dell'intero sistema.
Assai
spesso, ad esempio, si verificano inconvenienti serissimi, quali: il ritardo
nelle forniture; la fornitura di prodotti obsoleti o comunque scarsamente
commerciabili; la mancata effettuazione, soprattutto con riguardo ai marchi
“giovani”, di attività pubblicitaria adeguata, e dunque, in definitiva, la
perdita di “valore” del marchio, con conseguente difficoltà di
posizionamento dei prodotti (o dei servizi) sul mercato.
Nel
frattempo, il franchisee paga stipendi ai commessi, corrisponde canoni di
locazione spesso elevatissimi (si pensi al posizionamento all'interno dei centri
commerciali), e gestisce una “macchina” in grado di generare unicamente
costi e non ricavi, con conseguente facile e rapida moltiplicazione degli
“zeri” del passivo.
La
Legge Franchising nulla dice al riguardo, lasciando dunque all'interprete
il compito di adattare al caso di specie le tutele ad essa preesistenti.
Una
di esse è certamente la disciplina in materia di risoluzione del contratto per
inadempimento. Ove infatti la mancata (o ritardata) esecuzione di prestazioni
rilevanti in corso di contratto da
parte del Franchisor risulti oggettivamente dimostrabile, il Franchisee
può ottenere dal Giudice civile il risarcimento del danno che provi di
avere subito (dalle spese sostenute per dipendenti e canoni di locazione al
danno all'immagine commerciale, ove quest'ultima sia effettivamente
pregiudicata).
Altra
disciplina, spesso trascurata, è quella in materia di c.d. “abuso di
dipendenza economica”, nata nell'ambito delle subforniture industriali, ma
ritenuta applicabile anche ad altri rapporti continuativi, come ad esempio il Franchising.
In pratica, la norma sanziona, addirittura con la nullità della clausola o del
contratto che le consente, tutte quelle situazioni in cui un'impresa sia in
grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra, un eccessivo
squilibrio di diritti ed obblighi. La posizione di dipendenza viene valutata
tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte “abusata”, di
reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Se
poi ve ne sono i presupposti (ed in particolare il presupposto della
“urgenza”), entrambe le discipline possono venire valorizzate nell'ambito di
un procedimento, quale quello ex art. 700 c.p.c., nel quale il Giudice
civile emette, su richiesta di parte, i provvedimenti urgenti necessari ad
assicurare la tutela provvisoria dei diritti del Franchisee.
A cura di Giovanni Adamo, fondatore
Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) - Avvocato in Bologna –
Cultore della Materia di Diritto Civile nell’università di Bologna